(Pubblicato  nel  1° supl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 19 del 6 maggio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana
la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  I  punti  1  e 2 della lettera d) del comma 1 dell'Art. 5 del
regolamento regionale n. 2/2002 sono cosi' sostituiti:
    «1)  punto  di  riferimento  e'  la  mezzeria  dell'accesso sulla
viabilita'  pubblica  principale  di  scorrimento,  posto  su  strada
comunale,   provinciale   o  statale,  piu'  vicino  ad  un  impianto
esistente,  misurato  dalla mezzeria del suo accesso sulla viabilita'
pubblica   principale   di  scorrimento  posto  su  strada  comunale,
provinciale  o  statale,  piu'  vicino  al progettato nuovo impianto,
indipendentemente   dal  posizionamento  delle  strutture  del  punto
vendita.
    2)  Nel caso di nuovi impianti, progettati nell'ambito di aree di
pertinenza  ad  attivita'  commerciali, industriali, artigianali ecc.
(anche  se  dotate di viabilita' interna pubblica o ad uso pubblico),
il  punto  di  riferimento  per  la  misurazione delle distanze e' la
mezzeria  dell'accesso  posto  sulla  strada di connessione, anche se
classificata  comunale  "di  arroccamento", dalla viabilita' pubblica
principale  di scorrimento (statale, provinciale, comunale) alle aree
di pertinenza di cui sopra, rispetto, alla mezzeria dell'accesso alla
viabilita'  pubblica  principale  di  scorrimento,  posto  su  strada
comunale,   provinciale  o,  statale,  piu'  vicino  ad  un  impianto
esistente».
    2.  Dopo  il punto 2 della lettera d) del comma 1 dell'Art. 5 del
regolamento  regionale n. 2/2002 sono aggiunti i seguenti punti 2-bis
e 2-ter:
    «2-bis.   Le   distanze   vanno   misurate  esclusivamente  sulla
viabilita'  pubblica principale di scorrimento, statale, provinciale,
comunale,  sul  percorso  piu''  breve, nel rispetto del codice della
strada.  Non e' invece da considerare, agli effetti della misurazione
delle   distanze,  la  eventuale  viabilita'  interna  alle  aree  di
pertinenza, ancorche' pubblica o di uso pubblico.
    2-ter.  Le distanze vanno misurate e garantite sia dal progettato
nuovo  punto  vendita  a  quello esistente sia da quello esistente al
nuovo punto vendita con i criteri dei precedenti punti 1, 2, 2-bis».
    3.  Al  comma  7  dell'Art. 6 del regolamento regionale n. 2/2002
dopo  le parole: «o della cessione» sono aggiunte le seguenti parole:
«o dall'affitto d'azienda».
    Il  presente  regolamento  regionale e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Lombardia.
      Milano, 2 maggio 2003
                              FORMIGONI

(Approvata  con  deliberazione  della Giunta regionale n. 7/12797 del
                           28 aprile 2003)